Post by Enzo Antiofidico Polivalente.Post by CESCOimpressionante!
non hai figli vero?
da 0 a 6 anni della tua lista se ne usa almeno la
metà solo per bronchiti,
influenze e virus vari che si beccano all'asilo o a
scuola.
Terrificante davvero...come chi non sa di che cazzo
sta parlando....
Esperto dei miei coyotes, tu che hai la scienza medica infusa
spiegami che vuol dire tutto questo:
) artt. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401, 110, 81 comma 2, c.p., per
avere, in concorso tra loro, al fine di raggiungere un risultato
diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di
competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio, Campionato di Calcio di Serie A, Coppa Italia,
compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti
consistiti nel:
1) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati,
specialità medicinali contenenti sostanze rientranti nell'elenco
formulato dal C.I.O. relativo alle Classi di sostanze proibite
e dei metodi probiti in materia di doping, deliberato dal
C.O.N.I e recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, e
nella lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti
e metodi doping adottata nel quadro della convenzione antidoping
fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia
con legge 29 novembre 1995 n. 152 o sottoporli a metodi doping
proibiti dal predetto elenco e, in particolare:
- specialità medicinali atte a stimolare l'eritropoiesi quali
l'eritropoietina umana ricombinante o pratiche di tipo
trasfusionale, ricorrendone il divieto;
- la specialità medicinale Liposom Forte, contenente fosfolipidi
ipotalamici e mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità
per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe
neuroendocrine, avente azione dopante, sia per la presenza del
mannitolo (appartenente alla Classe Farmacologica I-
D Diuretici, proibita per ogni via sino al 1996, e dal 1997
proibita per iniezione endovenosa), sia per la presenza dei
fosfolipidi (per un verso, atti a interferire con il turnover di
mediatori sia catecolaminici - dopamina e noradrenalina - sia
colinergici - acetilcolina - e, quindi, appartenenti alla Classe
Farmacologica I-A Stimolanti, comprensiva delle sostanze
affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica;
e, per l'altro, atti ad innalzare i tassi plsmatici dell'ormone
somatotropo, e, quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-
E Ormoni peptidici e glicoproteici ed analoghi, comprensiva
dei rispettivi fattori di rilascio e loro analoghi);
-la specialità medicinale Lidocaina, contenente lidocaina,
appartenente alla Classe Farmacologica III-C (Anestetici
locali), ricorrendo il divieto di somministrazione per
iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente
prima della competizione in presenza di giustificazione medica e
con indicazione della diagnosi, della dose e della via di
somministrazione;
- la specialità medicinale Xylocaina, contenente xilocaina,
appartenente alla Classe Farmacologica III-C (Anestetici
locali), ricorrendo il divieto di somministrazione per
iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente
prima della competizione in presenza di giustificazione medica e
con indicazione della diagnosi, della dose e della via di
somministrazione;
- la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente
metilprednisolone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D
(Corticosteroidi), ricorrendo il divieto di somministrazione
per iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente
prima della competizione;
- la specialità medicinale Depo-medrol + Lidocaina fiale,
contenente sia metilprednisolone, appartenente alla Classe
Farmacologica III-D (Corticosteroidi), ricorrendo il divieto
di somministrazione per iniezione sistemica, e non risultando
consentita la somministrazione per iniezione locale o
intraarticolare per omissione della prescritta notifica
all'autorità competente prima della competizione, sia lidocaina,
appartenente alla Classe Farmacologica III-C (Anestetici
locali), ricorrendo il divieto di somministrazione per
iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente
prima della competizione in presenza di giustificazione medica e
con indicazione della diagnosi, della dose e della via di
somministrazione;
- la specialità medicinale Bentelan fiale, contenente
betametasone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D
(Corticosteroidi), ricorrendo il divieto di somministrazione
per iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente
prima della competizione;
- la specialità medicinale Bentelan compresse, contenente
betametasone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D
(Corticosteroidi), ricorrendo il divieto di somministrazione
per via orale;
- la specialità medicinale Deflan compresse, contenente
deflazacort, appartenente alla Classe Farmacologica III-D
(Corticosteroidi), ricorrendo il divieto di somministrazione
per via orale;
- la specialità medicinale Flantadin compresse, contenente
deflazacort, appartenente alla Classe Farmacologica III-D
(Corticosteroidi), ricorrendo il divieto di somministrazione
per via orale;
- la specialità medicinale Flebocortid fiale, contenente
idrocortisone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D
(Corticosteroidi), ricorrendo il divieto di somministrazione
per iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente
prima della competizione;
- la specialità medicinale Solu-Medrol fiale, contenente
metilprednisolone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D
(Corticosteroidi), ricorrendo il divieto di somministrazione
per iniezione sistemica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per
omissione della prescritta notifica all'autorità competente
prima della competizione;
- la specialità medicinale Tricortin 1000, contenente
fosfolipidi cerebrali e lidocaina, autorizzata dal Ministero
della Sanità per stati ipossidotico-dismetabolici del sistema
nervoso centrale e sindromi polialgico-neurosiche, avente
azione dopante, sia per la presenza della lidocaina
(appartenente alla Classe Farmacologica III-C Anestetici
locali, ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistemica, e non risultando consentita la somministrazione per
iniezione locale o intraarticolare per omissione della
prescritta notifica all'autorità competente prima della
competizione in presenza di giustificazione medica e con
indicazione della diagnosi, della dose e della via di
somministrazione) sia per la presenza dei fosfolipidi (in grado
di attivare il metabolismo neuronale normalizzando le attività
enzimatiche di membrana e di aumentare sia il turnover dei
neurotrasmettitori, sia il metabolismo glucidico e quello dei
fosfolipidi endogeni, e, quindi, appartenenti alla Classe
Farmacologica I-A Stimolanti, comprensiva delle sostanze
affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica);
2) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai
calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una
apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle
sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore
trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni
autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento
di attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi
farmacologici di attivazione biochimica, bioenergetica ,
neurotrasmettitoriale, a livello cerebrale e/o muscolare e/o
cardiaco e di incrementarne le prestazioni; e, in particolare:
- la specialità medicinale Samyr a base di ademetionina solfato
ptoluensolfato, autorizzata dal Ministero della Sanità per il
trattamento delle sindromi depressive data la sua interferenza a
livello cerebrale con il metabolismo dei neuromediatori sia
catecolaminici (dopamina, noradrenalina, adrenalina) sia
indolaminici (serotonina e melatonina) sia imidazolici
(istamina), e invece somministrata a calciatori in piena
attività agonistica non affetti da sindrome depressiva, né da
altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a
disposizione, con la giustificazione che si trattava di un
farmaco disintossicante o detossicante, e non informando i
calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo sul
sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo
cerebrale e pertanto indicato in soggetti affetti da
depressione, con la finalità di attuare nei calciatori trattati
un'efficace attivazione neurochimica a livello del sistema
nervoso centrale e di modificarne le proprietà psicofisiche e
biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le
prestazioni;
- la specialità medicinale Liposom Forte, contenente fosfolipidi
ipotalamici e mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità
per le alterazioni metaboliche cerebrali conseguenti a turbe
neuroendocrine, e invece somministrata a calciatori in piena
attività agonistica non affetti da alterazioni metaboliche
cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, né da altra
patologia non curabile con gli attuali mezzi terapeutici a
disposizione, e non informando i predetti calciatori che si
trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in
grado di modificare il biochimismo cerebrale e avente l'azione
dopante descritta in questo capo G, al punto 1, secondo primo
trattino, con la finalità di attuare nei calciatori trattati
un'efficace attivazione neurochimica a livello del sistema
nervoso centrale e di modificarne le proprietà psicofisiche e
biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le
prestazioni;
- la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato,
autorizzata dal Ministero della Sanità per la cardioprotezione
in chirurgia cardiaca con addizione alle soluzioni
cardioplegiche e la sofferenza metabolica del miocardio in stati
ischemici, e invece somministrata per via endovenosa mediante
fleboclisi a calciatori in piena attività agonistica non affetti
da sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, né
sottoposti a chirurgia cardiaca con conseguente necessità di
addizione del farmaco alle soluzioni cardioplegiche (situazioni,
del resto, incompatibili con l'attività agonistica), né affetti
da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi
terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si
trattava di un ricostituente, e non informando i calciatori
trattati che si trattava di un farmaco attivo sul metabolismo
energetico e pertanto indicato nella cardioprotezione in
chirurgia cardiaca e nella sofferenza metabolica del miocardio
in chirurgia cardiaca, con la finalità di realizzare nei
calciatori trattati un'efficace attivazione bioenergetica a
livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di
modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi,
con l'intento di incrementarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6
difosfato sale sodico, autorizzata dal Ministero della Sanità
per il trattamento dell'ipofosfatemia oggettivamente accertata
sia in situazioni acute (quali terapie trasfusionali, intervento
in circolazione extracorporea, nutrizione parenterale), sia in
corso di situazioni o affezioni croniche talora associate a
deplezione di fosfati (quali etilismo cronico, malnutrizione
protratta, insufficienza respiratoria cronica) e per il
trattamento delle miocardiopatie ischemiche, e invece
somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a
calciatori in piena attività agonistica non affetti da
ipofosfatemia oggettivamente accertata né da miocardiopatie
ischemiche (patologia, del resto, incompatibili con l'attività
agonistica), né affetti da altra patologia non curabile con gli
attuali mezzi terapeutici a disposizione, con la giustificazione
che si trattava di un ricostituente, e non informando i
calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo sul
metabolismo energetico muscolare (aumento delle concentrazioni
tissutali del mediatore d'energia ATP così messo a disposizione
per le attività dei sistemi interessati quali muscoli
scheletrici e cuore; diminuzione dei livelli ematici di glucosio
con facilitazione dell'utilizzo a scopi energetici; incremento
della capacità di svolgere lavoro muscolare) e pertanto indicato
nelle predette patologie, con la finalità di realizzare nei
calciatori trattati un'efficace attivazione bionergetica a
livello della muscolatura cardiaca e scheletrica e di
modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi,
con l'intento di incrementarne le prestazioni;
3) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai
calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una
apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle
sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore
trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni
autorizzate dal Ministero della Sanità, nel convergente intento
di attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi
farmacologici di attivazione psicofisica e biologica, e, in
particolare:
- la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente
metilprednisolone, somministrata a calciatori per i quali non
sono documentate, né documentabili, condizioni cliniche
rientranti nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal
Ministero della Sanità e atte a giustificarne l'impiego,
nell'intento di modificarne le prestazioni;
- la specialità medicinale Bentelan fiale, contenente
betametasone, somministrata a calciatori per i quali non sono
documentate, né documentabili, condizioni cliniche rientranti
nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della
Sanità e atte a giustificarne l'impiego, nell'intento di
modificarne le prestazioni;
4) procurarsi, detenere e somministrare ripetutamente ai
calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione e senza
una apposita indicazione prescrittiva nelle relative cartelle
sanitarie, la specialità medicinale Voltaren a base di
diclofenac, autorizzata dal Ministero della Sanità per il
trattamento di affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative
(artrite reumatoide, spondilite anchilosante), artrosi,
reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi di
origine extra-reumatica o post-traumatica, episodi dolorosi
acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato
muscolo-scheletrico, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di
coliche renali ed epatiche, caratterizzata da effetti
collaterali tali da consigliarne un uso mirato e per periodi di
tempo molto brevi (disturbi gastroenterici; manifestazioni
allergiche, cutanee e mucose; disturbi del sistema nervoso
centrale quali astenia, capogiri, cefalea, convulsioni, disturbi
sensori o della visione, insonnia, irritabilità, tinnito;
alterazioni renali; alterazioni epatiche; alterazioni
dell'emopoiesi; alterazioni dell'apparato respiratorio), e
invece somministrata, anche a immediato ridosso o nel corso
della competizione, e, quindi, non in condizioni di sospensione
dell'attività agonistica, a calciatori affetti da patologie
inabilitanti rientranti nelle indicazioni autorizzate dal
Ministero della Sanità, con la finalità di mascherare la forma
morbosa grazie all'attività antidolorifica del Voltaren, ed
altresì a calciatori non affetti da alcuna patologia e trattati
nei tempi immediatamente precedenti la partita con le finalità
sia di ridurre farmacologicamente gli effetti algici della
prestazione, sia di migliorarne farmacologicamente la cenestesi,
nel convergente intento di alterare le prestazioni degli atleti,
per di più esponendoli sia a effetti collaterali che potevano
richiedere l'utilizzo di altri farmaci per antagonizzare tali
effetti (tipo gastro-enteroprotettori) sia al rischio di un
peggioramento della forma morbosa e di una conseguente
protrazione nel tempo del trattamento farmacologico;
5) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati
specialità medicinali ad acquisto, conservazione ed uso
riservati a ospedali e case di cura a norma dell'art. 9 D. Leg.
n. 539/1992, e non utilizzabili in situazioni di sufficiente
sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere, e, in
particolare:
- la specialità medicinale Orudis iniettabile ad uso endovenoso
a base di ketoprofene (autorizzata dal Ministero della Sanità
per il trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in
atto in corso d'affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-
scheletrico), ad acquisto, conservazione ed uso riservati a
ospedali e case di cura sia per garantire una maggiore sicurezza
di impiego in rapporto alla possibilità di effetti collaterali
anche severi, sia per motivi legati alle modalità di
preparazione che richiedono particolari precauzioni in ispecie
sotto l'aspetto inerente al maneggiamento in asepsi
completamente garantito solo in ambiente ospedaliero, sia per
motivi legati alla notevole amplificazione degli effetti
collaterali (disturbi gastrointestinali, reazioni cutanee,
disturbi renali, disturbi epatici), e il cui indebito utilizzo
in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a mantenere in
attività agonistica calciatori affetti da inabilitanti quadri
morbosi osteo-mio-articolari ovvero ad interferire rapidamente e
con notevole intensità con la funzionalità del sistema della
dopamina sia riducendone gli effetti algici a favore di quelli
antalgici, sia potenziandone l'attivazione aminergica (con
stimolazione neuropsichica, effetto fight and fly ed
adattamento funzionale cardio-respiratorio) sia rinforzandone
l'azione biometabolica GH-dipendente (con attivazione protido-
anabolica ed iperglicemizzante), nel convergente intento di
alterare le prestazioni degli atleti;
- la specialità medicinale Mepral Iniettabile a base di
omeprazolo (autorizzata dal Ministero della Sanità per ulcera
della parete gastrica, spesso in caso d'alterazioni della mucosa
dovute a gastrite; ulcera del duodeno da aumento della
secrezione acida, presenza d'agenti patogeni esterni, disturbi
della motilità gastrica, ecc.; esofagiti da reflusso, con
infiammazione della parte terminale dell'esofago dovuta al
rigurgito nello stesso del succo gastrico; sindrome dovuta al
rigurgito nello stesso del succo gastrico; sindrome di Zollinger-
Ellison, dovuta a neoplasia d'alcune cellule del pancreas, con
ipersecrezione di gastrina ed ulcere gastriche, esofagee e
duodenali che insorgono rapidamente a causa dell'iperacidità
gastrica), ad acquisto, conservazione ed uso riservati a
ospedali e case di cura sia per motivi medici, sia per motivi
legati alle modalità indaginose di preparazione e
somministrazione, sia per motivi legati alla necessità di
accertamenti diagnostici prima della somministrazione, sia per
motivi legati alla possibile amplificazione degli effetti
collaterali dell'omeprazolo, con comparsa di cefalea, nausea,
vomito, diarrea o stipsi, ecc., e il cui indebito utilizzo in
soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a una rapida
protezione gastroenterica a fronte dei possibili effetti
collaterali indotti dai trattamenti con FANS in corso di
attività agonistica con possibilità a circolo chiuso di
amplificazione degli effetti collaterali dell'omeprazolo, ma con
l'indebito vantaggio di permettere lo svilupparsi sia della
stimolazione simpatica sia dell'attivazione metabolica GH-
dipendente poste in atto con l'uso dei citati FANS (Voltaren ed
Orudis) allo scopo di alterare le prestazioni degli atleti;
6) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati,
sia durante il ritiro precampionato, sia durante la stagione
agonistica, prodotti contenenti creatina a dosaggi giornalieri
superiori ai 6 grammi (inizialmente dosi comprese fra i dieci e
i trenta grammi/die; successivamente dosi pari a una decina di
grammi/die), nonché negli intervalli delle partite a dosaggi
pari a 2-3 grammi, in contrasto con le specifiche indicazioni
fornite al riguardo dal Consulente in materia della Juventus
F.C. s.p.a., in maniera continuativa e senza necessità clinica,
con l'intento di potenziare le prestazioni di atleti per i quali
non erano documentate condizioni cliniche che giustificassero
l'impiego di siffatte dosi di creatina e pur nella
consapevolezza di eventuali sovraccarichi epatici o renali o
effetti collaterali tipo diarrea o incremento ponderale;
8) non riportare nelle cartelle cliniche relative ai calciatori
le somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, i dosaggi,
la natura e la durata dei trattamenti farmacologici ad essi
praticati.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra
luglio 1994 e ottobre 1998.
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